OBBLIGO VACCINALE DEI MEDICI VETERINARI

OBBLIGO VACCINALE DEI MEDICI VETERINARI

FNOVI FA IL PUNTO SULL’EVOLUZIONE NORMATIVA


27/04/2022

Partendo dal dato che fino al 31 dicembre 2022 la vaccinazione anti Sars-Cov2, inclusiva di richiamo, è obbligatoria ai fini dello svolgimento della professione di medico veterinario, FNOVI ha colto l’occasione per indirizzare una nota agli Ordini facendo il punto sull’evoluzione normativa che ha caratterizzato l’introduzione, ormai un anno fa, dell’obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie. 

Al fine di garantirne la maggiore conoscibilità possibile si pubblica un ampio stralcio del testo trasmesso.

“Tutto origina dalle previsioni dell’art. 4 del Decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76) che ha introdotto l’obbligo vaccinale quale requisito essenziale per lo svolgimento della professione. Il testo della norma è poi stato radicalmente riscritto a cura dell’art. 1, lettera b) del Decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 (convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3) ed è stato integrato dal più recente art. 8 del Decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022.
In particolare, il Decreto-legge 172/2021 ha trasferito le competenze sulle attività di verifica dalle ASL agli Ordini professionali, che sono stati così investiti di una funzione di controllo sulla condizione vaccinale dei propri iscritti e sono stati chiamati ad accertare il mancato adempimento dell’obbligo, con conseguente sospensione dall’esercizio della professione.
La procedura introdotta dal Decreto n. 172/2021 (vedi Circolare FNOVI n. 11/2021) ha previsto che l’Ordine provinciale dei medici veterinari, per il tramite della FNOVI che opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale Digital Green Certificate, esegua immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19, comprovanti l’avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2.
Nel caso in cui dalla piattaforma non risulti l’effettuazione della vaccinazione, inclusiva della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, l’Ordine territorialmente competente esclusivamente tramite PEC invita l’interessato a produrre entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta:
- la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione;
- la documentazione relativa all’omissione o al differimento della vaccinazione (ai sensi del DPCM del 4 febbraio 2022 le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 sono emesse, dal 7 febbraio 2022, esclusivamente in formato digitale);
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da effettuarsi entro i 20 giorni successivi dalla ricezione dell’invito (cui dovrà seguire l’attestazione dell’avvenuta vaccinazione nei 3 giorni successivi all’adempimento dell’obbligo).
Decorso il termine assegnato, nel caso in cui sia accertata l’inadempienza dell’obbligo vaccinale, inclusivo della dose di richiamo, l’Ordine adotta il provvedimento della sospensione dall’esercizio della professione, riportando l’indicazione nell’Albo professionale e dando comunicazione - oltre che all’iscritto - alla FNOVI nonché (quando presente) al datore di lavoro del professionista interessato.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato (all’Ordine e – quando presente – al datore di lavoro) circa il completamento del ciclo vaccinale primario e, per chi abbia completato il ciclo vaccinale primario, della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 (nuovo termine introdotto dal decreto-legge n. 24/2022), salvo eventuali ulteriori proroghe.
Il Decreto-legge n. 24/2022 ha inoltre previsto che, in caso di sospensione dall’esercizio della professione e di intervenuta guarigione, il professionista può ottenere una cessazione temporanea del provvedimento di sospensione presentando un’apposita istanza all’Ordine di appartenenza (vedi Circolare FNOVI n. 8/2022).
La cessazione temporanea viene disposta fino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute, vale a dire:
- a 90 giorni dall’infezione, nel caso di infezione avvenuta in un soggetto non vaccinato o entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di un vaccino bidose;
- a 120 giorni dall’infezione, nel caso di infezione avvenuta in un soggetto che ha già completato il ciclo vaccinale primario e comunque dopo 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di un vaccino bidose.
Il professionista interessato, ai fini della presentazione dell’istanza di cessazione temporanea della sospensione, dovrà allegare documentazione idonea ad evincere la complessiva condizione vaccinale.
Il provvedimento di sospensione riacquista efficacia automaticamente nel caso in cui il professionista interessato ometta di inviare all'Ordine il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del termine di differimento.
Lo status di ‘guarito’ NON ferma comunque l’iter di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale che, laddove persistesse, dovrà sempre essere accertato. In questo caso, contestualmente all’accertamento sarà dichiarata la cessazione temporanea degli effetti della sospensione così che, decorso il temine indicato nelle circolari ministeriali, non sarà più necessario attivare una nuova istruttoria, ma solo attendere i tre giorni prima che la sospensione riprenda automaticamente efficacia e venga annotata sull’Albo.
Fino al 31 dicembre 2022 l’adempimento dell’obbligo vaccinale è condizione necessaria anche ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione nell’Albo professionale. Chi presenta domanda di iscrizione all’Albo, dunque, a corredo della propria istanza dovrà allegare copia della certificazione verde dalla quale possa evincersi il completamento del ciclo vaccinale primario e, nel caso siano passati più di 120 giorni dall’ultimo evento, la somministrazione della dose di richiamo”.

domenica 1 maggio 2022