Misure di prevenzione e controllo della rabbia per animali d’affezione provenienti dall’Ucraina

Misure di prevenzione e controllo della rabbia per animali d’affezione provenienti dall’Ucraina


Non è consentita l’introduzione sul territorio nazionale di cani e gatti ospitati nei rifugi/canili e di cani e gatti randagi avente origine Ucraina. Possibilità di attuare il periodo di osservazione presso il domicilio del proprietario

21/03/2022

Poiché crescono le preoccupazioni per il rischio di importazione nell'Unione Europea del virus della rabbia, la cui circolazione in Ucraina è diffusa, facendo seguito alla precedente nota divulgata in argomento (DGSAF n. protocollo 0005252 del 28/02/2022), la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari ha divulgato una nuova circolare con la quale ha condiviso i contenuti del parere richiesto al Centro Nazionale di Referenza della Rabbia con l'obiettivo di prevenire e controllare eventuali rischi per la salute sia per gli stessi profughi che per gli animali al seguito e le altre persone presenti sul territorio nazionale.

Si legge così che il CRN - poiché dalla lettura dei dati resi noti dall’Ucraina si deduce la circostanza di "una circolazione diffusa dell’infezione nel serbatoio selvatico con frequenti episodi di spillover nei carnivori domestici" nel territorio ucraino – raccomanda che tutti gli animali da compagnia al seguito di proprietari provenienti dall’Ucraina:
- qualora in possesso di microchip e certificato di vaccinazione antirabbica, vengano sottoposti a prelievo ematico per titolazione anticorpi rabbia e poi assoggettati ad un periodo di osservazione a destino di 3 mesi, in caso di esito positivo della titolazione, e di 6 mesi in caso di esito negativo della titolazione;
- qualora non in possesso di microchip e certificato di vaccinazione antirabbica: vengano sottoposti immediatamente a riconoscimento con microchip e vaccinazione antirabbica e poi assoggettati ad un periodo di osservazione a destino di almeno 3 mesi.
Il CNR raccomanda inoltre che, durante tutto il periodo di osservazione, i cani vengano tenuti sempre al guinzaglio e provvisti di museruola; i gatti vengano tenuti in ambiente confinato.

La nota ministeriale, appresa inoltre la circostanza che diverse Associazioni si stanno attivando per far entrare sul territorio italiano cani/gatti provenienti da rifugi/canili posti sul territorio ucraino, indica che l’introduzione di cani e gatti ospitati nei rifugi/canili e di cani e gatti randagi avente origine Ucraina non è al momento consentita sul territorio nazionale. 

La nota si conclude con l’auspicio che le Regioni e i Servizi Veterinari Ufficiali (autorità competenti in sede locale) chiamati ad organizzare le attività di profilassi previste acconsentano ad avvalersi della disponibilità espressa dai medici veterinari liberi professionisti.

Da ultimo sia ai servizi veterinari pubblici che ai veterinari liberi professionisti eventualmente coinvolti è rivolto l’invito “a porre in essere ogni azione utile o procedura semplificata atte a ridurre eventuali disagi derivanti dall’applicazione delle suddette misure ai profughi in ingresso in Italia ivi compresa la possibilità di attuare il periodo di osservazione presso il domicilio del proprietario”.

mercoledì 23 marzo 2022