COMMISSIONE AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA - FNOVI IN AUDIZIONE SULLA CESSIONE DEL FARMACO AD USO VETERINARIO

COMMISSIONE AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA - FNOVI IN AUDIZIONE SULLA CESSIONE DEL FARMACO AD USO VETERINARIO


Le consigliere Fnovi Raffaella Barbero e Carla Bernasconi oggi sono state audite da remoto presso la Commissione Affari sociali della Camera nell’ambito dell’esame, in sede consultiva, del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, per precisare la differenza fra "cessione" e "vendita" di farmaco ad uso veterinario. 

La FNOVI ritiene necessario e fondamentale, al fine della tutela della salute e del benessere degli animali, che la previsione della possibilità della cessione del farmaco per inizio terapia sia confermata nell’ambito delle norme di applicazione del Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari.

Nel corso dell'audizione è stato ricordato che i farmaci ceduti dai medici veterinari ai proprietari degli animali per iniziare la terapia devono essere stati precedentemente acquistati dal medico veterinario per approvvigionare la propria scorta o quella della propria struttura e vengono acquistati, dietro presentazione di apposita ricetta informatizzata, esclusivamente da farmacisti o grossisti autorizzati che sono gli unici canali deputati alla vendita diretta. La cessione, quindi, non ha nessuna conseguenza su un ipotetico incremento della distribuzione del farmaco e degli antibiotici, essendo vincolata alla prestazione e alla responsabilità professionale del medico veterinario.

L’evidenza che non si tratti di vendita di farmaco è rafforzata dalla previsione che tale cessione si configura per il medico veterinario come prestazione accessoria nell’ambito di una prestazione professionale medico veterinaria e pertanto ad essa viene applicata un’aliquota IVA al 22% sul prezzo del medicinale veterinario e non quella del 10% così come previsto per la vendita diretta che, sottolineiamo nuovamente, viene effettuata esclusivamente dal farmacista o dal grossista autorizzato. Tale carattere accessorio è definito dall'art. 12 del DPR. 633/1972 (principio di accessorietà) “una prestazione di servizio o una cessione di beni quando è accessoria ad un'altra cessione o ad un'altra prestazione sostanzialmente concorre alla formazione della stessa base imponibile; quella accessoria, che è meno importante perde la propria autonomia e viene assorbita nell'operazione principale e quindi non solo rientra nello stesso imponibile, ma attrae la stessa aliquota.”

Allegati: 

PDF icon FNOVI_Audizione 5 ottobre CESSIONE.pdf

martedì 5 ottobre 2021


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